RIFORME COSTITUZIONALI

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE DI CONCORDIA E PACIFICAZIONE

29 NOVEMBRE 1996

ARTICOLO 4.- La Nazione messicana ha una composizione pluriculturale basata originalmente nei suoi popoli indigeni che sono i discendenti delle popolazioni che abitavano nel paese all'inizio della colonizzazione e prima che fossero stabilite le frontiere degli Stati Uniti Messicani, e che qualsiasi sia la loro condizione giuridica, conservano le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, o parte di esse.

I popoli indigeni hanno diritto alla libera determinazione e, come espressione di questa, all'autonomia come parte dello Stato messicano, per:

I.- Decidere le loro forme interne di convivenza e di organizzazione sociale, economica, politica e culturale;

II.- Applicare i loro sistemi normativi nella regolamentazione e soluzione di conflitti interni, rispettando le garanzie individuali, i diritti umani e, in particolare, la dignità ed integrità delle donne; i loro procedimenti, giudizi e decisioni saranno convalidati dalle autorità giurisdizionali dello Stato;

III.- Scegliere le loro autorità ed esercitare le loro forme di governo interno secondo le loro norme e negli ambiti della loro autonomia, garantendo la partecipazione delle donne in condizioni di equità;

IV.- Rafforzare la loro partecipazione e rappresentanza politica secondo le proprie specificità culturali;

V.- Accedere in modo collettivo all'uso ed al godimento delle risorse naturali delle loro terre e territori, intesi questi come la totalità dell'habitat che i popoli indigeni usano ed occupano, salvo quelli il cui dominio diretto compete alla Nazione;

VI.- Preservare ed arricchire le loro lingue, conoscenze e tutti gli elementi che configurano la loro cultura ed identità, e

VII.- Acquisire, operare ed amministrare i loro propri mezzi di comunicazione.

La Federazione, gli stati ed i municipi dovranno, nell'ambito delle loro rispettive competenze, e con il concorso dei popoli indigeni, promuovere il loro sviluppo equo e sostenibile e l'educazione bilingue e interculturale. Allo stesso modo, dovranno promuovere il rispetto e la conoscenza delle diverse culture esistenti nella Nazione e combattere ogni forma di discriminazione.

Le autorità educative federali, statali e municipali, in consulta con i popoli indigeni, definiranno e svilupperanno programmi educativi di contenuto regionale nei quali riconosceranno la loro eredità culturale.

Lo Stato promuoverà anche programmi specifici di protezione dei diritti degli indigeni emigranti, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.

Per garantire il pieno accesso dei popoli indigeni alla giurisdizione dello Stato, in tutti i giudizi e procedimenti che coinvolgano individualmente o collettivamente degli indigeni, si terrà conto delle loro pratiche giuridiche e specificità culturali, rispettando i precetti di questa Costituzione. Gli indigeni avranno sempre il diritto di essere assistiti da interpreti e difensori, privati o d'ufficio, che abbiano conoscenza delle loro lingue e culture.

Lo Stato stabilirà le istituzioni e le politiche necessarie per garantire la vigenza dei diritti dei popoli indigeni ed il loro sviluppo integrale, le quali dovranno essere definite e messe in atto congiuntamente con detti popoli.

Le Costituzioni e le leggi degli Stati della Repubblica, conformemente alle loro particolari caratteristiche, stabiliranno le modalità pertinenti per l'applicazione dei principi indicati, garantendo i diritti che questa Costituzione riconosce ai popoli indigeni.

L'uomo e la donna sono uguali di fronte alla legge...

ARTICOLO 115.- Gli Stati adotteranno...

I. Ogni municipio...

II. I municipi.

III. I municipi, con il concorso degli stati...

IV. I municipi amministreranno liberamente...

V. I municipi...

Nei piani di sviluppo municipali e nei programmi che ne derivino, i municipi faranno partecipare i nuclei di popolazione ubicati all'interno della circoscrizione municipale, nei termini che stabilirà la legislazione locale. In ogni municipio si stabiliranno meccanismi di partecipazione cittadina per coadiuvare con i municipi nella programmazione, nell'esercizio, nella valutazione e nel controllo delle risorse, incluse quelle federali, che saranno destinate allo sviluppo sociale.

VI. Quando due o più centri urbani...

VII. L'Esecutivo Federale ed i governatori...

VIII. Le leggi degli stati...

IX. Si rispetterà l'esercizio della libera determinazione dei popoli indigeni in ognuno degli ambiti e dei livelli in cui facciano valere la propria autonomia, potendo comprendere uno o più popoli indigeni, secondo le circostanze particolari e specifiche di ogni entità federativa.

Le comunità indigene come entità di diritto pubblico ed i municipi che riconoscano la loro appartenenza ad un popolo indigeno, avranno la facoltà di associarsi liberamente al fine di coordinare le loro azioni. Le autorità competenti realizzeranno a poco a poco un trasferimento ordinato delle risorse affinché essi stessi amministrino i fondi pubblici che verranno assegnati loro. Sarà competenza delle Legislazioni statali determinare, nel loro caso, le funzioni e facoltà che potrebbero trasferire loro, e

X. Nei municipi, nelle comunità, negli organismi ausiliari del municipio e nelle istanze affini che dichiarino la loro appartenenza ad un popolo indigeno, sarà riconosciuto ai loro abitanti il diritto di definire, secondo le pratiche politiche proprie della tradizione di ognuno di essi, le procedure per la elezione delle loro autorità o dei loro rappresentanti e per l'esercizio delle loro forme proprie di governo interno, in un quadro che assicuri l'unità dello Stato nazionale. La legislazione locale stabilirà le basi e le modalità per assicurare il pieno esercizio di questo diritto.

Le Legislature degli Stati potranno procedere alla rimunicipalizzazione dei territori in cui sono insediati i popoli indigeni, che dovrà essere realizzata in consulta con le popolazioni coinvolte.

ARTICOLO 18.- Solo per reato che meriti...

I governi...

I governatori...

La Federazione...

I rei di nazionalità...

Gli indigeni potranno scontare le loro condanne preferibilmente negli istituti penitenziari più vicini al loro domicilio, in modo che si favorisca la loro reintegrazione nella comunità come meccanismo essenziale di riadattamento sociale.

ARTICOLO 26.- Lo Stato organizzerà...

I fini del progetto...

La legge darà facoltà all'Esecutivo...

La legislazione corrispondente stabilirà i meccanismi necessari affinché nei piani e nei programmi di sviluppo si tenga conto delle comunità e dei popoli indigeni per le loro necessità e le loro specificità culturali. Lo Stato garantirà loro l'accesso equo alla distribuzione della ricchezza nazionale...

Nel sistema...

ARTICOLO 53.- La demarcazione territoriale...

Per stabilire la demarcazione territoriale dei distretti uninominali e delle circoscrizioni elettorali plurinominali, bisognerà tenere conto dell'ubicazione dei popoli indigeni al fine di garantire la loro partecipazione e rappresentanza politica nell'ambito nazionale...

Per l'elezione...

ARTICOLO 73.- Il Congresso ha facoltà:

I... XXVII

XXVIII.- Per dar corso alle leggi che stabiliscano la partecipazione del governo federale, degli stati e dei municipi nell'ambito delle loro rispettive competenze, rispetto ai popoli e alle comunità indigeni, con l'obiettivo di rispettare gli scopi previsti negli articoli 4° e 115 di questa Costituzione;

ARTICOLO 116.- Il potere pubblico degli stati...

I.-...

II. Il numero dei rappresentanti...

I deputati delle legislature...

Nella legislazione elettorale...

Per garantire la rappresentanza dei popoli indigeni nelle legislature degli stati per il principio della maggioranza relativa, i distretti elettorali dovranno riadattarsi secondo la distribuzione geografica di detti popoli.


(tradotto dal Comitato Chiapas "Maribel" - Bergamo)



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