PERFIL - supplemento de La Jornada - Sabato, 28 aprile 2001

Modifiche del Senato alla Legge Cocopa

Il quadro comparativo che segue mostra come il testo sulla riforma indigena approvato dal Senato della Repubblica il 25 aprile scorso, modifica sostanzialmente, nella forma e nel contenuto, l'iniziativa elaborata dalla Cocopa e presentata dal capo dell'Esecutivo (il presidente Fox) nel dicembre dello scorso anno.

Alcune di queste modifiche riducono sensibilmente la portata dei diritti che l'iniziativa della Cocopa proponeva; alcune altre ripetono inutilmente disposizioni di soggezione ai principi costituzionali; una, di enorme importanza (la rappresentanza politica), si rifà ad un articolo transitorio che ha validità temporale e che può essere o no applicato ed altre, più che garantire diritti, stabiliscono doveri.

Inoltre il testo del Senato si differenzia dall'iniziativa presentata dal presidente Fox, perché introduce un paragrafo (quello B) nel quale più che riconoscere diritti si stabiliscono programmi di assistenza sociale. Quegli impegni fanno già parte delle responsabilità dello Stato. Secondo la tecnica giuridica, questi progetti e programmi non devono essere inclusi nella Costituzione ma invece in leggi specifiche.

Dal punto di vista formale, il testo del Senato concentra ciò che vi è di fondamentale della riforma in un solo articolo costituzionale, nel 2. Invece, l'iniziativa della Cocopa proponeva, soprattutto, di modificare gli articoli 4 e 115.


Iniziativa inviata dal titolare dell'Esecutivo nel dicembre 2000

Testo approvato dal Senato della Repubblica il 25 aprile 2001

Osservazioni

Articolo unico. - Si modifica l'articolo 4°, primo paragrafo e si aggiungono i paragrafi dal secondo all'ottavo dell'articolo 4°, spostando gli attuali dal secondo al nono che diventano dal nono al sedicesimo; un ultimo paragrafo all'articolo 18; un quarto paragrafo all'articolo 26, spostando l'attuale quarto paragrafo che diventa il quinto; un secondo paragrafo all'articolo 53, spostando l'attuale secondo paragrafo per diventare il terzo; la sezione XXVIII all'articolo 73; un secondo paragrafo alla sezione V dell'articolo 115, spostando l'attuale secondo paragrafo che diventa il terzo; le sezioni IX e X all'articolo 115; ed un quarto paragrafo alla sezione II dell'articolo 116; della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani, come segue:

Articolo unico. - Si aggiungono un secondo e terzo paragrafo all'articolo 1°; si modifica l'articolo 2° e si deroga il paragrafo primo dell'articolo 4°; si aggiungono: un sesto paragrafo all'articolo 18°, un ultimo paragrafo alla sezione terza dell'articolo 115°, tutti della Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani, così come quattro transitori, perché rimanga come segue:

La proposta della Cocopa (che è la stessa inviata dall'Esecutivo in dicembre) contempla modifiche agli articoli: 4, 18, 26, 53, 73, 115 e 116.0


Articolo 1º

Negli Stati Uniti Messicani tutti gli individui godranno delle garanzie che concede questa Costituzione, le quali non potranno essere limitate né essere sospese, se non nei casi e nelle condizioni che essa stessa stabilisce.

È proibita la schiavitù negli Stati Uniti Messicani. Gli schiavi stranieri che entrino in territorio nazionale otterranno, per questo solo fatto, la libertà e la protezione della legge.



È proibita qualsiasi discriminazione dovuta all'origine etnica o nazionale, di genere, di età, per capacità differenti, per condizione sociale, per condizioni di salute, per religione, per le opinioni, per le preferenze, per lo stato civile o per qualsiasi altro motivo che leda la dignità umana ed abbia per obiettivo annullare o pregiudicare i diritti e le libertà delle persone.

È stato introdotto come garanzia individuale il diritto a non essere discriminato, cosa che non è inclusa nell'iniziativa dell'Esecutivo federale per non essere qualcosa di concordato ai tavoli di San Andrés e per non essere un tema di specificità indigena. Il Messico era obbligato ad includere questo fin dal 1975, quando entrò in vigore per il nostro paese la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (nel 1981 entrò in vigore la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna).

Articolo 4º

Articolo 2º

La nazione messicana è unica ed indivisibile.

Questa frase, più che garantire una unità o indivisibilità, esprime il timore infondato che a partire dal riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni, si favorirà la frammentazione della Repubblica.

La nazione messicana ha una composizione pluriculturale, basata originalmente nei suoi popoli indigeni, che sono quelli che discendono dalle popolazioni che abitavano il paese all'inizio della colonizzazione e prima che si stabilissero le frontiere degli Stati Uniti Messicani e che, qualsiasi sia la loro situazione giuridica, conservano le loro proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, o parte di esse.

La nazione ha una composizione pluriculturale, basata originalmente nei suoi popoli indigeni, che sono quelli che discendono dalle popolazioni che abitavano nel territorio attuale del paese all'inizio della colonizzazione e che conservano le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche, o parte di esse.

L'iniziativa dell'Esecutivo riprende una parte dell'inciso b) dell'articolo 1° del Trattato 169, che è diritto vigente. Nel testo si lasciano fuori gli indigeni discendenti dai gruppi che abitavano il paese prima che fossero stabilite le attuali frontiere.


La coscienza della loro identità indigena dovrà essere criterio fondamentale per determinare a chi si applicheranno le disposizioni relative ai popoli indigeni.

Principio di autoiscrizione contenuto nel Trattato 169 della OIT che precisa i soggetti che la norma tutela.


Sono comunità facenti parte di un popolo indigeno, quelle che formano una unità sociale, economica e culturale, insediate in un territorio e che riconoscono autorità proprie secondo i loro usi e costumi.

Nel testo del Senato si comprende inutilmente il concetto di comunità, poiché l'iniziativa dell'Esecutivo riconosce il popolo indigeno come soggetto di diritto e le comunità come membri dello stesso.


Il diritto dei popoli indigeni alla libera determinazione sarà esercitato nel quadro costituzionale di autonomia che assicuri l'unità nazionale. Il riconoscimento dei popoli e delle comunità indigene sarà sancito nelle costituzioni e leggi delle entità federative, che dovranno tenere conto, oltre che dei principi generali stabiliti nei paragrafi precedenti di questo articolo, dei criteri etnolinguistici e della ubicazione fisica.

Si rimanda alle legislature degli stati l'attribuzione per determinare le forme con le quali verrà riconosciuta l'autonomia a questi popoli. Questo significa che l'autonomia diventa materia locale e detto riconoscimento rimane a discrezione degli stati, prendendo come base i criteri etnolinguistici e di ubicazione fisica. In questo modo si limita un diritto che per sua natura dovrebbe essere sancito dalla legge fondamentale. Se la Costituzione non definisce e non riconosce ciò, i diritti collettivi dei popoli indigeni continuano a non esistere nonostante siano riconosciuti come diritti umani nell'ambito internazionale e nell'articolo 5° del Trattato 169.

I popoli indigeni hanno il diritto alla libera determinazione e, come espressione di questa, all'autonomia come parte dello Stato Messicano per:

A. Questa Costituzione riconosce e garantisce il diritto dei popoli e delle comunità indigene alla libera determinazione e, di conseguenza, all'autonomia per:


I. Decidere le loro forme interne di convivenza e di organizzazione sociale, economica, politica e culturale.

I. Decidere le loro forme interne di convivenza e di organizzazione sociale, economica, politica e culturale.


II. Applicare i loro sistemi normativi nel regolamento e nella soluzione di conflitti interni, rispettando le garanzie individuali, i diritti umani e, in particolare, la dignità e l'integrità delle donne; le loro procedure, giudizi e decisioni saranno convalidati dalle autorità giurisdizionali dello Stato.

II. Applicare i loro propri sistemi normativi nel regolamento e nella soluzione dei loro conflitti interni, sottostando ai principi generali di questa Costituzione, rispettando le garanzie individuali, i diritti umani e, in modo rilevante, la dignità e l'integrità delle donne. La legge definirà i casi e le procedure di convalida da parte dei giudici o dei tribunali competenti.

In un regime costituzionale come il nostro, non è necessario inserire in un testo costituzionale, disposizioni che confermino l'assoggettamento ai principi costituzionali.

In quanto alla convalida della riforma, il testo omette l'obbligo del Potere Giudiziario di convalidare le risoluzioni emesse dalle autorità interne dei popoli indigeni, rimettendo la loro convalida a quanto previsto dalla legge, quando non esista alcun ordinamento in questo senso.

III. Eleggere le loro autorità ed esercitare le loro forme di governo interno secondo le loro regole nell'ambito della loro autonomia, garantendo la partecipazione delle donne in condizioni di equità.

III. Eleggere in accordo alle loro regole, procedure e pratiche tradizionali, le autorità o i rappresentanti per l'esercizio delle loro forme di governo interno, garantendo la partecipazione delle donne in condizioni di equità rispetto agli uomini, in un quadro che rispetti il patto federale e la sovranità degli stati.

Si ribadisce inutilmente il rispetto alla sovranità degli stati ed al patto federale, quando è la forma di governo già stabilita nella Costituzione. Espressione che ribadisce i timori verso l'autonomia dei popoli indigeni.

IV. Rafforzare la loro partecipazione e la loro rappresentanza politiche secondo le loro specificità culturali.

V. Conservare e migliorare l'habitat e preservare l'integrità delle loro terre nei termini stabiliti in questa Costituzione.

Più che concedere un diritto si stabilisce come obbligo delle comunità e dei popoli indigeni il dovere di conservare e di preservare l'habitat, senza il riconoscimento di nessun diritto e come se questo non fosse un dovere di tutti i messicani farlo.

V. Accedere in maniera collettiva all'uso e al godimento delle risorse naturali delle loro terre e territori, intesi questi come la totalità dell'habitat che i popoli indigeni usano ed occupano, salvo quelli il cui dominio diretto spetta alla Nazione.

VI. Accedere, nel rispetto delle forme e delle modalità di proprietà e possesso della terra stabilite in questa Costituzione e dalle leggi in materia, così come dei diritti acquisiti da terzi o da membri della comunità, all'uso ed al godimento che si preferisce delle risorse naturali dei luoghi che abitano ed occupano le comunità, salvo quelli ubicati in aree strategiche, nei termini di questa Costituzione. A questi effetti, le comunità potranno associarsi nei termini di legge.

Negando ai popoli indigeni il diritto collettivo all'uso e al godimento delle risorse naturali delle loro terre e territori, si sta negando il riconoscimento previo della pluriculturalità della nazione. Il testo omette il diritto dei popoli all'accesso collettivo dell'uso e del godimento delle risorse naturali delle loro terre e territori, lasciando solo la possibilità di un uso e di un godimento "di preferenza dei luoghi che abitano ed occupano le comunità, condizionato dalle forme e dalle modalità di proprietà stabilite nella Costituzione, nelle leggi in materia e dei diritti acquisiti da terzi".

VI. Preservare ed arricchire le loro lingue, conoscenze e tutti gli elementi che configurano la loro cultura ed identità, e

IV. Preservare ed arricchire le loro lingue, conoscenze e tutti gli elementi che costituiscono la loro cultura ed identità.



VII. Eleggere, nei municipi a popolazione indigena, rappresentanti per i municipi.

Le costituzioni e le leggi delle entità federative riconosceranno e regolamenteranno questi diritti nei municipi, con il proposito di rafforzare la partecipazione e la rappresentanza politica in conformità alle loro tradizioni e norme interne.

Una lettura attenta di questa sezione permette di vedere che non si riconosce ai popoli il diritto di eleggere le loro autorità municipali, ma solo di eleggere "rappresentanti dei municipi".

...Per garantire il pieno accesso dei popoli indigeni alla giurisdizione dello Stato, in tutti i processi e procedimenti che coinvolgono individualmente o collettivamente indigeni, si terrà conto delle loro pratiche giuridiche e specificità culturali, rispettando i precetti di questa Costituzione. Gli indigeni avranno il diritto di essere in ogni momento assistiti da interpreti e difensori, privati o d'ufficio, che siano a conoscenza delle loro lingue e culture.

VIII. Accedere pienamente alla giurisdizione dello Stato. Per garantire questo diritto, in tutti i processi e procedimenti di cui siano parte in causa, individualmente o collettivamente, si dovrà tenere conto dei loro costumi e delle loro specificità culturali rispettando i precetti di questa Costituzione. Gli indigeni hanno il diritto di essere in ogni momento assistiti da interpreti e da difensori che siano a conoscenza della loro lingua e cultura.

Le costituzioni e le leggi delle entità federative stabiliranno le caratteristiche della libera determinazione e dell'autonomia che meglio esprimano le situazioni e le aspirazioni dei popoli indigeni in ogni entità, così come le norme per il riconoscimento delle comunità indigene come entità di nteresse pubblico.

Nell'iniziativa dell'Esecutivo si riconoscono le pratiche giuridiche dei popoli indigeni, mentre nel testo della riforma non si dà uno status giuridico ai costumi e specificità culturali. È positivo che si riconosca nella Costituzione il diritto ad avere interpreti e traduttori con conoscenza della cultura, oltre che della lingua.

Nonostante sia già stato disposto nel paragrafo cinque, in questo punto si ribadisce l'attribuzione alle costituzioni e leggi statali per regolamentare la forma con la quale si potrà esercitare la libera determinazione e per stabilirne le caratteristiche. Non si riconoscono i popoli indigeni come soggetti di diritto ma come oggetti di attenzione per gli organi dello Stato e pertanto, si impedisce il loro esercizio al diritto riconosciuto di autonomia.

Lo Stato definirà le istituzioni e le politiche necessarie per garantire la vigenza dei diritti dei popoli indigeni ed il loro sviluppo integrale; queste dovranno essere studiate ed attuate congiuntamente con detti popoli.

Le costituzioni e le leggi degli stati della Repubblica, conformemente alle loro particolari caratteristiche, definiranno le modalità pertinenti per l'applicazione dei principi indicati, garantendo i diritti che questa Costituzione riconosce ai popoli indigeni.

B. La Federazione, gli Stati ed i Municipi, per promuovere l'uguaglianza di opportunità per gli indigeni ed eliminare qualsiasi pratica discriminatoria, definiranno le istituzioni e determineranno le politiche necessarie per garantire la vigenza dei diritti degli indigeni e lo sviluppo integrale dei loro popoli e comunità, le quali dovranno essere studiate ed attuate congiuntamente con essi.

Per eliminare carenze e ritardi che danneggiano i popoli e le comunità indigene, dette autorità hanno il dovere di:

Si ribadisce l'obbligo degli stati e dei municipi di stabilire i meccanismi politici ed istituzionali che proteggano i diritti e lo sviluppo dei popoli indigeni.


I. Promuovere lo sviluppo regionale delle aree indigene con il proposito di rafforzare le economie locali e migliorare le condizioni di vita dei loro popoli, mediante azioni coordinate tra i tre livelli di governo, con la partecipazione delle comunità. Le autorità municipali determineranno equanimemente i finanziamenti di bilancio che le comunità amministreranno direttamente per fini specifici.


La Federazione, gli stati ed i municipi dovranno, nell'ambito delle loro rispettive competenze e con il concorso dei popoli indigeni, promuovere il loro sviluppo equo e sostenibile e l'istruzione bilingue e interculturale. Nello stesso tempo dovranno promuovere il rispetto e la conoscenza delle diverse culture esistenti nella nazione e combattere qualsiasi forma di discriminazione.

...Le autorità educative federali, statali e municipali, consultando i popoli indigeni, definiranno e svilupperanno programmi educativi a contenuto regionale, nei quali riconosceranno la loro eredità culturale.

II. Garantire ed incrementare i livelli di scolarità, favorendo l'istruzione bilingue e pluriculturale, l'alfabetizzazione, la conclusione dell'istruzione di base, la formazione al lavoro e l'istruzione media e superiore. Definire un sistema di borse di studio per gli studenti indigeni in tutti i livelli. Definire e sviluppare programmi educativi a contenuto regionale che riconoscano l'eredità culturale dei loro popoli, secondo le leggi in materia e consultando le comunità indigene. Promuovere il rispetto e la conoscenza delle diverse culture esistenti nella nazione.

Il testo di riforma non concede alcun diritto sostanziale in materia di istruzione ai popoli indigeni, ma nuovamente incorpora come dovere dello Stato quello di garantire ed incrementare l'istruzione, che è già di per sé un obbligo, perciò si limitano i diritti collettivi dei popoli indigeni, poiché non si riconosce la loro differenza culturale. D'altro canto, si condiziona questo diritto alla soggezione alle leggi.

In generale, questa sezione B. riflette più che un riconoscimento di diritti, un programma di assistenza sociale che in termini giuridici non dovrebbe rientrare nella Costituzione, ma nei progetti e nei programmi di sviluppo che, oltretutto, sono già di dovere dello Stato sulla base delle garanzie individuali già stabilite nella Costituzione.


III. Assicurare l'accesso effettivo ai servizi di salute mediante l'ampliamento della copertura del sistema nazionale, approfittando dovutamente della medicina tradizionale, così come appoggiando l'alimentazione degli indigeni mediante programmi di alimentazione, in particolare per la popolazione infantile.



IV. Migliorare le condizioni delle comunità indigene e dei loro spazi per la convivenza e la ricreazione, mediante azioni che facilitino l'accesso al finanziamento pubblico e privato per la costruzione ed il miglioramento delle abitazioni, così come ampliare la copertura dei servizi sociali di base.



V. Favorire l'inserimento delle donne indigene nello sviluppo, mediante l'appoggio ai progetti produttivi, la protezione della loro salute, la concessione di stimoli per favorire la loro istruzione e la loro partecipazione nella presa di decisioni in relazione alla vita comunitaria.


VII. Acquisire, utilizzare ed amministrare i loro propri mezzi di comunicazione.

VI. Estendere la rete di comunicazioni che permetta l'integrazione delle comunità, mediante la costruzione e l'ampliamento delle vie di comunicazione e di telecomunicazione. Stabilire condizioni affinché i popoli e le comunità indigeni possano acquisire, usare ed amministrare mezzi di comunicazione, nei termini che le leggi in materia determineranno.



VII. Sostenere le attività produttive e lo sviluppo sostenibile delle comunità indigene mediante azioni che permettano di arrivare alla sufficienza delle loro entrate economiche, l'introduzione di stimoli per gli investimenti pubblici e privati che favoriscano la creazione di posti di lavoro, l'introduzione di tecnologie per incrementare la loro capacità produttiva, come pure per assicurare l'accesso equo ai sistemi di approvvigionamento e commercializzazione.


Lo Stato promuoverà anche programmi specifici di protezione dei diritti degli indigeni emigranti, tanto nel territorio nazionale quanto all'estero.

VIII. Definire politiche sociali per proteggere gli emigranti dei popoli indigeni, tanto nel territorio nazionale quanto all'estero, mediante azioni per garantire i diritti lavorativi dei giornalieri agricoli; migliorare le condizioni di salute delle donne; appoggiare con programmi speciali di educazione e alimentazione i bambini ed i giovani delle famiglie di emigranti; vegliare sul rispetto dei loro diritti umani e promuovere la diffusione delle loro culture.


Articolo 26

La legislazione competente definirà i meccanismi necessari affinché nei progetti e nei programmi di sviluppo si tenga conto delle comunità e dei popoli indigeni per quanto riguarda le loro necessità e le loro specificità culturali. Lo Stato garantirà loro un accesso equo alla distribuzione della ricchezza nazionale.

Articolo 115

Nei piani di sviluppo municipali e nei programmi che ne deriveranno, i municipi renderanno partecipi i nuclei di popolazione ubicati all'interno alla circoscrizione municipale, nei termini che stabilirà la legislazione locale. In ogni municipio si definiranno meccanismi di partecipazione civica per collaborare con i municipi nella programmazione, nell'esercizio, nella valutazione e nel controllo delle risorse, incluse quelle federali, che si destineranno allo sviluppo sociale.

IX. Consultare i popoli indigeni nell'elaborazione del Piano Nazionale di Sviluppo e di quelli statali e municipali e, nel loro caso, inserire le raccomandazioni e le proposte che scaturiranno.

Per garantire l'adempimento dei doveri indicati in questa sezione, la Camera dei Deputati del Congresso dell'Unione, le legislature e le entità federative e le municipalità, nell'ambito delle loro rispettive competenze, definiranno le specifiche partite destinate all'adempimento di questi obblighi nei bilanci di spesa che approveranno, così come le forme e le procedure affinché le comunità partecipino nell'esercizio e nella vigilanza delle stesse.

Senza pregiudizio dei diritti qui definiti a favore degli indigeni, delle loro comunità e popoli, ogni comunità ad essi equiparabile godrà, allo stesso fine, degli stessi diritti come stabiliti dalla legge.


Articolo 18

...Gli indigeni potranno scontare le loro condanne preferibilmente nei centri penitenziari più vicini al loro domicilio, in modo da favorire il loro reinserimento nella comunità come meccanismo essenziale di riadattamento sociale.

Articolo 18

....I condannati, nei casi e nelle condizioni definiti per legge, potranno scontare le loro pene nei centri penitenziari più vicini al loro domicilio, al fine di favorire il loro reinserimento nella comunità come forma di riadattamento sociale.

Da un lato non si tiene conto delle caratteristiche culturali dei popoli indigeni relativamente all'importanza che ha per loro il reinserimento nella comunità. D'altro lato, di nuovo si condiziona questo diritto ai casi ed alle condizioni che stabilirà la legge.

Articolo 53

...Per definire la demarcazione territoriale dei distretti uninominali e delle circoscrizioni elettorali plurinominali, si dovrà tenere conto dell'ubicazione dei popoli indigeni, al fine di assicurare la loro partecipazione e rappresentanza politica nell'ambito nazionale.

Articolo terzo. (Transitorio)

Per definire la demarcazione territoriale dei distretti uninominali si dovrà tenere conto, quando sia fattibile, dell'ubicazione dei popoli e delle comunità indigeni, al fine di favorire la loro partecipazione politica.

Un diritto di grande rilevanza per i popoli indigeni, perché riguarda la loro partecipazione politica, va a finire in un articolo transitorio che ha validità temporanea e che potrà essere applicato oppure no.

Articolo 73

...XXVIII. Per dar corso alle leggi che stabiliscano la compartecipazione del governo federale, degli stati e dei municipi nell'ambito delle loro rispettive competenze, rispetto ai popoli e alle comunità indigeni, con l'obiettivo di adempiere ai fini previsti agli articoli 4° e 115 di questa Costituzione;



Articolo 115

...Nei piani di sviluppo municipali e nei programmi che ne deriveranno, i municipi renderanno partecipi i nuclei di popolazione ubicati all'interno delle circoscrizioni municipali, nei termini che stabilirà la legislazione locale. In ogni municipio si definiranno meccanismi di partecipazione cittadina per collaborare con le municipalità nella programmazione, nell'esercizio, nella valutazione e nel controllo delle risorse, incluse quelle federali, che verranno destinate allo sviluppo sociale;

IX. Si rispetterà l'esercizio della libera determinazione dei popoli indigeni in ognuno degli ambiti e livelli nei quali facciano valere la propria autonomia, potendo comprendere uno o più popoli indigeni, secondo le circostanze particolari e specifiche di ogni entità federativa.

...Le comunità indigene come entità di diritto pubblico ed i municipi che riconoscano la loro appartenenza ad un popolo indigeno, avranno la facoltà di associarsi liberamente al fine di coordinare le proprie azioni. Le autorità competenti realizzeranno a poco a poco il trasferimento ordinato di risorse, affinché essi stessi amministrino i fondi pubblici che saranno loro assegnati. Spetterà alle Legislature statali determinare, per quanto riguarda loro, le funzioni e facoltà che potranno trasferire loro, e

X. nei municipi, comunità, organismi ausiliari del municipio e di enti affini che dichiarino la loro appartenenza ad un popolo indigeno, si riconoscerà ai loro abitanti il diritto di definire, secondo le pratiche politiche proprie della tradizione di ognuno di essi, le procedure per la elezione delle loro autorità o rappresentanti e per l'esercizio delle loro forme di governo interno, in un quadro che assicuri l'unità dello Stato nazionale. La legislazione locale definirà le basi e le modalità per garantire il pieno esercizio di questo diritto.

Le Legislature degli Stati potranno procedere alla rimunicipalizzazione dei territori in cui siano insediati i popoli indigeni, che dovrà essere realizzata in consulta con le popolazioni coinvolte.

Articolo 115

Sezione III

Ultimo paragrafo

Le comunità indigene, nell'ambito municipale, potranno coordinarsi ed associarsi nei termini e per gli effetti che prevederà la legge.


Articolo 116

I. ...Per garantire la rappresentanza dei popoli indigeni nelle legislature degli stati secondo il principio della maggioranza relativa, i distretti elettorali dovranno adattarsi alla distribuzione geografica di detti popoli...



Transitorio

Unico. - Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione.

Redatto nella residenza del Potere Esecutivo il 5 dicembre 2000

Articoli transitori

Articolo primo. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Federazione.

Articolo secondo. All'entrata in vigore di queste riforme, il Congresso dell'Unione e le Legislature delle entità federative dovranno procedere agli adeguamenti delle leggi federali e delle costituzioni locali affinché prevedano e regolamentino quanto qui stipulato.

Articolo terzo. Per definire la demarcazione territoriale dei distretti uninominali si dovrà tenere conto, quando sia fattibile, dell'ubicazione dei popoli e delle comunità indigeni al fine di favorire la loro partecipazione politica.

Articolo quarto. Il titolare del Potere Esecutivo Federale disporrà che il testo integrale dell'esposizione dei motivi e del corpo normativo del presente decreto, sia tradotto nelle lingue dei popoli indigeni del paese ed ordinerà la sua diffusione nelle loro comunità.

Redatto nella sede del Senato il 25 aprile 2001. Città del Messico, Distretto Federale.




In generale, il testo in questione si rimette, per l'applicazione dei diritti, ad una legge che stabilisca i casi e le condizioni in cui questi possano essere applicati, il che può trattarsi di una legge in vigore o di una legge di regolamentazione inesistente. Nell'ultimo caso, implicherebbe che finché quella legge non esista, i popoli indigeni resterebbero nell'impossibilità di esercitare i diritti riconosciuti da questo testo che, pertanto, resterebbero inesistenti come è stato finora.


(tradotto dal Comitato Chiapas "Maribel" - Bergamo)



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