Proceso - 22 febbraio 1998 - Messico n°1112

I DISACCORDI DI SAN ANDRES

INIZIATIVA DELLA COCOPA

(20 Novembre 1996)

(le frasi in maiuscolo segnalano quanto eliminato o modificato dal governo nelle osservazioni del febbraio 1998)

Punto uno

La Nazione messicana è di composizione pluriculturale sostentata originalmente nei suoi popoli indigeni, CHE SONO COLORO CHE DISCENDONO DA POPOLAZIONI CHE ABITAVANO IL PAESE ALL'INIZIO DELLA COLONIZZAZIONE E PRIMA CHE SI STABILISSERO LE FRONTIERE DEGLI STATI UNITI MESSICANI, E CHE QUALSIASI SIA LA LORO SITUAZIONE GIURIDICA CONSERVANO LE LORO PROPRIE ISTITUZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, CULTURALI E POLITICHE, O PARTE DI ESSE.

I popoli indigeni HANNO IL DIRITTO DI LIBERA DETERMINAZIONE e, come espressione di questa, all'autonomia come parte dello Stato messicano per:

I. DECIDERE LE LORO FORME INTERNE DI CONVIVENZA E DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE, ECONOMICA, POLITICA E CULTURALE.

II . APPLICARE I LORO sistemi normativi NELLA REGOLAZIONE E SOLUZIONE DI CONFLITTI INTERNI, RISPETTANDO LE GARANZIE individuali, I DIRITTI UMANI e, in particolare, LA DIGNITÀ E INTEGRITÀ DELLE DONNE; I LORO PROCEDIMENTI, GIUDIZI E decisioni verranno convalidati DALLE AUTORITÀ GIURISDIZIONALI DELLO STATO;

III. ELEGGERE LE LORO AUTORITÀ ED ESERCITARE LE LORO FORME DI GOVERNO INTERNO in accordo alle loro norme negli ambiti della loro autonomia, garantendo LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE IN CONDIZIONE DI EQUITÀ.

Punto due

V. Accedere IN MANIERA COLLETTIVA all'uso e godimento delle risorse naturali delle loro terre E TERRITORI, INTESE QUESTE COME LA TOTALITÀ DELL'HABITAT CHE I POPOLI INDIGENI USAN E OCCUPANO, SALVO QUELLI IL CUI DOMINIO DIRETTO CORRISPONDE ALLA NAZIONE;

VI. Preservare e arricchire le loro lingue, conoscenze, e tutti gli elementi che CONFIGURANO la loro cultura ed identità, e

VII. Acquisire, operare ed amministrare i loro propri mezzi di comunicazione.

La Federazione, gli stati e i municipi dovranno, nell'ambito delle loro rispettive competenze, e con il concorso dei popoli indigeni, promuovere il LORO sviluppo equitativo e sostenibile e l'educazione bilingue e interculturale. Parimenti, dovranno impellere il rispetto e conoscenza delle diverse culture esistenti nella Nazione e combattere ogni forma di discriminazione.

Le autorità educative FEDERALI, STATALI E MUNICIPALI, IN CONSULTA CON i popoli indigeni, definiranno e svilupperanno programmi educativi di contenuto regionale, in cui riconosceranno la loro eredità culturale.

Punto tre

Lo Stato stabilirà le istituzioni e le politiche necessarie a garantire la vigenza dei diritti dei popoli indigeni ed il loro sviluppo integrale, le quali dovranno essere disegnate e operate CONGIUNTAMENTE con detti popoli.

Nei piani di sviluppo municipale e nei programmi che da essi derivano, le giunte daranno partecipazione ai nuclei di popolazione ubicati dentro la circoscrizione municipale, nei termini che stabilisca la legislazione LOCALE. IN OGNI MUNICIPIO SI STABILIRANNO meccanismi di partecipazione dei cittadini per coadiuvare con le giunte la programmazione, esercizio, valutazione e controllo delle risorse, incluso quelle federali, che vengano destinate allo sviluppo sociale.

IX. Si rispetterà l'esercizio della libera determinazione dei popoli indigeni in ognuno degli ambiti e livelli nei quali facciano valere la loro autonomia, POTENDO COMPRENDERE UNO O PIÙ POPOLI INDIGENI, IN ACCORDO ALLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI E SPECIFICHE DI OGNI ENTITÀ FEDERATIVA.

Le comunità indigene come entità di DIRITTO pubblico ed i municipi CHE RICONOSCANO LA LORO APPARTENENZA A UN POPOLO indigeno avranno la facoltà di associarsi liberamente al fine di coordinare le loro azioni. Le autorità competenti realizzeranno il trasferimento ordinato e graduale delle risorse, affinché essi stessi amministrino i fondi pubblici che vengano loro assegnati. Corrisponderà alle Legislature statali determinare, al caso, le funzioni e facoltà che potrebbero essere trasferite loro, e

Punto quattro

X. Nei municipi, comunità, organismi ausiliari della giunta e istanze affini CHE ASSUMANO LA LORO APPARTENENZA A UN POPOLO INDIGENO, verrà riconosciuto ai loro abitanti il diritto AFFINCHÈ DEFINISCANO IN ACCORDO ALLE PRATICHE POLITICHE PROPRIE DELLA TRADIZIONE DI OGNUNO DI ESSI, I PROCEDIMENTI PER L'ELEZIONE DELLE LORO AUTORITÀ O RAPPRESENTANTI E PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FORME PROPRIE DI GOVERNO INTERNO, in un quadro che assicuri l'unità dello Stato nazionale. La legislazione locale stabilirà le basi e le modalità per assicurare il pieno esercizio di questo diritto.

LE LEGISLATURE DEGLI STATI POTRANNO PROCEDERE ALLA RIMUNICIPALIZZAZIONE DEI TERRITORI IN CUI SIANO SITUATI I POPOLI INDIGENI, LA QUALE DOVRÀ ESSERE REALIZZATA IN CONSULTA CON LE POPOLAZIONI COINVOLTE.

articolo 26

La legislazione corrispondente stabilirà i meccanismi necessari affinché nei piani e programmi di sviluppo vengano prese in considerazione le COMUNITÀ e popoli indigeni nelle loro necessità e specificità culturali. Lo Stato garantirà loro l'accesso equitativo alla distribuzione della ricchezza nazionale.

articolo 53

Per stabilire la demarcazione territoriale dei distretti uninominali e le circoscrizioni elettorali plurinominali, si dovrà tenere conto dell'ubicazione dei popoli indigeni, al fine di assicurare la loro partecipazione e rappresentazione politica nell'ambito nazionale.

articolo 116

Per garantire la rappresentazione dei popoli indigeni nelle legislature degli stati per il principio della maggioranza relativa, I DISTRETTI ELETTORALI DOVRANNO ADATTARSI CONFORMEMENTE ALLA distribuzione geografica di detti popoli.

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO

(Febbraio 1998)

(le frasi in maiuscolo sono aggiunte o modifiche fatte dal governo)

Punto uno

La nazione messicana ha una composizione pluriculturale sostentata originalmente nei suoi popoli indigeni AI QUALI, NEI TERMINI DI QUESTA COSTITUZIONE, viene loro riconosciuto il diritto alla libera determinazione CHE SI ESPRIME IN UN QUADRO DI AUTONOMIA RIGUARDO ALLE LORO FORME INTERNE DI CONVIVENZA E DI ORGANIZZAZIONE SOCIALE, ECONOMICA, POLITICA E CULTURALE. DETTO DIRITTO PERMETTERÀ LORO:

VI. Applicare le loro norme, USI E COSTUMI nella regolazione e soluzione di conflitti interni TRA I LORO MEMBRI, rispettando le garanzie CHE GARANTISCE QUESTA COSTITUZIONE E i diritti umani, COSÌ COME la dignità e l'integrità delle donne. LE LEGGI LOCALI PREVEDERANNO IL RICONOSCIMENTO DELLE ISTANZE E PROCEDIMENTI UTILIZZATI DA LORO PER ESSO, E STABILIRANNO LE NORME AFFICHÈ I LORO GIUDIZI E RISOLUZIONI VENGANO OMOLOGATI dalle autorità giuristizionali dello Stato;

II. Eleggere le loro autorità MUNICIPALI ed esercitare le loro forme di governo interno, SEMPRE E QUANDO SI GARANTISCA IL RISPETTO DEI DIRITTI POLITICI DI TUTTI I CITTADINI E la partecipazione delle donne in condizioni di UGUAGLIANZA;

Punto due

IV. Accedere all'uso e godimento delle risorse naturali delle loro terre, RISPETTANDO LE FORME, MODALITÀ E LIMITAZIONI STABILITE DALLA PROPRIETÀ IN QUESTA COSTITUZIONE E LE LEGGI.

V. Preservare e arricchire le loro lingue, conoscenze e tutti gli elementi che CONFIGURANO la loro cultura ed identità e

VI. Acquisire, operare e amministrare i loro propri mezzi di comunicazione, CONFORMEMENTE ALLA LEGGE.

La Federazione, gli stati e i municipi dovranno, nell'ambito delle loro rispettive competenze, e con il concorso dei popoli indigeni, promuovere lo sviluppo equitativo e sostenibile e l'educazione bilingue e interculturale.

Parimente, dovranno impellere il rispetto e conoscenza delle diverse culture esistenti nella Nazione e combattere ogni forma di discriminazione.

Le autorità educative COMPETENTI, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE L'OPINIONE DEI popoli indigeni, definiranno e svilupperanno programmi educativi a contenuto regionale in cui riconosceranno la loro eredità culturale.

Punto tre

Lo Stato stabilirà le istituzioni e le politiche necessarie a garantire la vigenza dei diritti dei popoli indigeni e il loro sviluppo integrale, i quali dovranno essere disegnati e operati D'ACCORDO con detti popoli.

Nei piani di sviluppo municipale e nei programmi che da essi derivano, le giunte daranno partecipazione ai nuclei di popolazione ubicati dentro la circoscrizione municipale, nei termini che stabilisca la legislazione STATALE. PARIMENTE, LE LEGGI LOCALI stabiliranno meccanismi di partecipazione dei cittadini per coadiuvare con le giunte la programmazione, esercizio, valutazione e controllo delle risorse, incluso quelle federali, che vengano destinate allo sviluppo sociale.

IX. Si rispetterà l'esercizio della libera determinazione dei popoli indigeni in ognuno degli ambiti e livelli nei quali facciano valere la loro autonomia CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO NELL'ARTICOLO 4° DI QUESTA COSTITUZIONE.

Le comunità DEI POPOLI indigeni come entità di interesse pubblico e i municipi CON POPOLAZIONE MAGGIORITARIAMENTE indigena, avranno la facoltà di associarsi liberamente al fine di coordinare le loro azioni, RISPETTANDO SEMPRE LA DIVISIONE POLITICO AMMINISTRATIVA IN OGNI ENTITÀ FEDERATIVA. Le autorità competenti realizzeranno il trasferimento ordinato e graduale delle risorse, affinché essi stessi amministrino i fondi pubblici che vengano loro assegnati. Corrisponderà alle Legislature statali determinare LE RISORSE E, al caso, le funzioni e facoltà che potrebbero essere trasferite loro, e

Punto quattro

X. Nei municipi, comunità, organismi ausiliari della giunta e istanze affini, DI CARATTERE PREDOMINANTEMENTE INDIGENO E PER L'ESERCIZIO DELLE LORO PROPRIE FORME DI GOVERNO INTERNO, si riconoscerà ai loro abitanti il diritto di ELEGGERE LE loro autorità o rappresentanti INTERNI, IN ACCORDO ALLE LORO PRATICHE POLITICHE TRADIZIONALI, in un quadro che assicuri l'unità dello Stato nazionale E IL RISPETTO DI QUESTA COSTITUZIONE. La legislazione locale stabilirà le basi e le modalità per assicurare l'esercizio pieno di questo diritto.

LE COSTITUZIONI E LEGGI LOCALI STABILIRANNO I REQUISITI E I PROCEDIMENTI PER COSTITUIRE COME MUNICIPI OD ORGANI AUSILIARI DEGLI STESSI, I POPOLI INDIGENI O LE LORO COMUNITÀ, SITUATI DENTRO I LIMITI DI OGNI STATO.

articolo 26

La legislazione corrispondente stabilirà i meccanismi necessari affinché nei piani e programmi di sviluppo vengano presi in considerazione i popoli indigeni nelle loro necessità e specificità culturali. Lo Stato PROMUOVERÀ il loro accesso equitativo alla distribuzione della ricchezza nazionale.

articolo 53

Per stabilire la demarcazione territoriale dei distretti ELETTORALI, si dovrà tenere conto dell'ubicazione dei popoli indigeni, al fine di assicurare la loro partecipazione e rappresentazione politica nell'ambito nazionale.

articolo 116

Per garantire la rappresentazione dei popoli indigeni nelle legislature degli stati per il principio della maggioranza relativa, NELLA CONFORMAZIONE DEI DISTRETTI ELETTORALI UNINOMINALI, SI TERRÀ CONTO DELLA distribuzione geografica di detti popoli.

(tradotto a cura del Consolato Ribelle del Messico - Brescia)

logo

Indice delle Notizie dal Messico